Definizione di PROGETTO DI VITA

(art. 2 lett. n) del d.lgs. n. 62/24)

Il “progetto di vita” è definito dall’art. 2, lett. n), del d.lgs. 62/2024 come il “progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Il Progetto di vita, quindi, può essere descritto con tre aggettivi che lo qualificano come strumento di inclusione e di autodeterminazione:

Il Progetto di vita, dunque, parte dalle preferenze, dai desideri, dai valori delle persone e dai contesti scelti, individuando le necessità di sostegno per viverli, a cui rispondere con servizi e prestazioni. Inoltre tale prospettiva va oltre l’idea della persona con disabilità come semplice destinatario di cure o assistenza.

È fondamentale valorizzare le potenzialità individuali, promuovere l’autonomia e sostenere l’autorealizzazione personale. Per raggiungere questi obiettivi, è necessario adottare un approccio fondato sulla collaborazione: coprogrammare e coprogettare insieme alle persone interessate, attraverso una sinergia tra istituzioni e amministrazioni, costruendo soluzioni condivise e inclusive e utilizzando in maniera integrata risorse di vari comparti, anche privati, per costruire in maniera più flessibile risposte ai bisogni di sostegno della persona.

Province in sperimentazione

Dal 1° gennaio 2025 il nuovo procedimento è valido per tutti i residenti o domiciliati nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, per tutte le condizioni di salute.

Dal 30 settembre 2025 il procedimento è esteso anche a Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Vicenza, Teramo e Trento.

Nei primi mesi del 2026 l’estensione ha coinvolto ulteriori 40 province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia e Verona.

La riforma entrerà a pieno regime su tutto il territorio nazionale a partire da gennaio 2027.

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024

Modifica della terminologia

Per quanto riguarda la terminologia propriamente riferita alle persone con disabilità: la parola: «handicap» è sostituita da «condizione di disabilità»; le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» sono sostituite da «persona con disabilità».

handicap

condizione di disabilità

persona handicappata

persona con disabilità

portatore di handicap

persona con disabilità

persona affetta da disabilità

persona con disabilità

disabile

persona con disabilità

diversamente abile

persona con disabilità

Per quanto riguarda il superamento del concetto di gravità:

con connotazione di gravità

con necessità di sostegno elevato o molto elevato

in situazione di gravità

con necessità di sostegno elevato o molto elevato

disabile grave

persona con necessità di sostegno intensivo

Novità nel procedimento di accertamento della condizione di disabilità

Il procedimento valutativo della disabilità, con il nuovo decreto, farà capo alla valutazione di base, che costituisce procedimento unico, più “snello” dal punto di vista burocratico, finalizzato a riconoscere la condizione di disabilità.
La valutazione di base:
  • sostituisce il procedimento valutativo precedente la riforma, ma comporta il permanere di tutti i benefici legati ad essa;
  • include gli attuali accertamenti di invalidità civile, sordità e cecità civile, sordocecità, di disabilità ai fini scolastici e lavorativi
Le principali novità che riguardano la valutazione di base sono le seguenti:
  • si attiva su richiesta dell’interessato ed è sufficiente il solo certificato medico introduttivo;
  • verrà effettuata una sola visita davanti alla commissione INPS;
  • verrà redatto un solo certificato che riunisce tutte le informazioni
  • il certificato avrà valore illimitato nel tempo, salvo rari casi di revisione (secondo quanto stabilito da un decreto interministeriale in via di emanazione)
  • l’attesa per avere il certificato è di 90 giorni per tutti, 15 giorni per i malati oncologici e 30 giorni per i minori
  • è finalizzato al rilascio del certificato che riconosce la condizione di disabilità.

Il procedimento: dall’istanza alla valutazione multidimensionale

Chi presenta l’istanza, come e quando

Una volta ottenuta la certificazione di disabilità, il percorso si avvia con la presentazione dell’istanza per l’elaborazione di un progetto di vita; questo è un vero e proprio procedimento amministrativo, che deve necessariamente concludersi con la definizione di un provvedimento espresso: il progetto di vita, per l’appunto (art. 2 l.n. 241/90).

L’istanza viene presentata da parte della persona con disabilità di qualunque età o di chi la rappresenta.

Per poter presentare istanza per l’elaborazione di un progetto di vita, la persona deve essere, alternativamente:

  • in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992 con un precedente certificato ex lege n. 104/1992;
  • in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/1992 con un certificato rilasciato a seguito della nuova valutazione di base.

L’istanza può essere presentata anche “in forma libera”, in modo non formale, per esempio con un’email o una lettera che espliciti la richiesta dell’inizio della procedura per l’elaborazione del progetto di vita.

Tale richiesta può essere presentata in qualunque momento, senza che ci siano vincoli temporali o termini entro i quali inviarla. Non saranno emanati né avvisi né bandi a tale riguardo. Inoltre la presentazione dell’istanza non è legata a un preciso limiti d’età.

L’istanza può essere presentata anche telematicamente attraverso l’INPS: l’invio all’Istituto del certificato della condizione di disabilità assume il valore di un’istanza, con conseguente inizio del percorso amministrativo.

A chi indirizzare l’istanza

Solo laddove sia dotato di personalità giuridica, il destinatario dell’istanza è l’Ambito territoriale sociale, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità. L’Ambito territoriale possiede personalità giuridica quando è in grado di operare come soggetto autonomo rispetto agli enti che lo compongono, disponendo di una propria autonomia patrimoniale e capacità giuridica. Ciò gli consente, ad esempio, di stipulare contratti, assumere personale e amministrare risorse, fondi e servizi sociali in maniera indipendente dai singoli comuni aderenti. In relazione al progetto di vita, esso diventa il titolare del procedimento, assumendosi tutte le responsabilità connesse al pieno rispetto della normativa.

Se l’Ambito territoriale sociale non ha personalità giuridica, la legge regionale individua un altro ente destinatario dell’istanza, che può essere il Comune di residenza o il Comune capofila dell’Ambito territoriale sociale.

Già al momento della presentazione dell’istanza, oppure in un momento successivo, cioè in fase di elaborazione del progetto di vita, la persona con disabilità può avanzare una propria proposta, in linea con le proprie aspettative, e può indicare i supporti necessari per l’attuazione del progetto stesso.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile amministrativo che l’ha ricevuta convoca l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM); da quel momento l’UVM ha 90 giorni di tempo per avviare il progetto di vita. La persona con disabilità può avvalersi del supporto di un facilitatore (art.22 del decreto 62/24) durante le varie fasi del procedimento.

La Valutazione multidimensionale

Proprio dalla considerazione e dalla ricognizione dei desideri e delle aspettative della persona con disabilità prende avvio la valutazione multidimensionale che analizza, inoltre, il funzionamento della persona in relazione ai vari contesti di vita; essa prende in esame le barriere e i facilitatori che  possono incidere sulla persona stessa.

La valutazione multidimensionale ha lo scopo di identificare i bisogni di supporto della persona affinché possa vivere nei diversi contesti di vita scelti in modo autonomo. Essa permette quindi di fornire indicazioni utili per definire i sostegni necessari con cui organizzare, in una fase successiva, l’avvio del progetto di vita.

La valutazione multidimensionale svolta dall’UVM si articola in 4 fasi:

  1. rilevazione degli obiettivi della persona in linea con i suoi desideri e le sue aspirazioni con la definizione di un “profilo di funzionamento”
  2. individuazione delle barriere e dei facilitatori con un’analisi del contesto
  3. formulazione delle valutazioni inerenti al profilo di salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita (apprendimento, socialità e affettività; formazione, lavoro; casa e habitat sociale)
  4. definizione degli obiettivi da concretizzare attraverso il Progetto di vita con l’analisi dei sostegni già attivi.

Tra i componenti dell’Unità di valutazione multidimensionale deve figurare necessariamente un rappresentante dell’istituzione scolastica, che porta il punto di vista educativo e la conoscenza dell’alunno maturata nel contesto scolastico. La partecipazione della scuola, dunque, è un obbligo normativo. In genere la figura scelta è una delle seguenti:

  • Insegnante di sostegno
  • Coordinatore di classe
  • Dirigente scolastico o un suo delegato
  • Referente per l’inclusione

Le componenti essenziali del progetto di vita

  • I sostegni alla persona, che comprendono servizi, interventi, prestazioni e benefici. Possono appartenere all’offerta standard già disponibile sul territorio oppure consistere in supporti non convenzionali, progettati e attivati appositamente per il singolo individuo, al fine di rispondere a esigenze specifiche non soddisfatte dai servizi tradizionali;
  • Il budget di progetto, definito dall’articolo 2 del decreto come l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, sia pubbliche sia private, attivabili anche all’interno della comunità territoriale e della rete dei supporti informali. La sua definizione è cruciale perché rende concretamente realizzabile il progetto di vita; in sua assenza, infatti, il progetto resterebbe solo teorico;
  • Gli accomodamenti ragionevoli, che la Convenzione ONU descrive come modifiche e adattamenti necessari e adeguati che non comportano un carico eccessivo o sproporzionato, adottati quando necessario per assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento e l’esercizio, in condizioni di uguaglianza con gli altri, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali accomodamenti possono includere adeguamenti degli spazi fisici, l’impiego di tecnologie assistive, la revisione di procedure e prassi organizzative e qualsiasi altra misura che consenta alla persona di partecipare pienamente ai contesti di vita prescelti.

L’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 62/2024 stabilisce inoltre che il Progetto di vita, insieme al relativo budget, venga predisposto dall’Unità di valutazione multidimensionale con la collaborazione dei responsabili dei vari servizi e interventi, e che sia redatto in un formato accessibile alla persona con disabilità, in base alle sue specifiche esigenze comunicative. Tra i firmatari, infatti, la persona con disabilità riveste un ruolo centrale.

Con l’approvazione e la sottoscrizione, il procedimento amministrativo si considera formalmente concluso e il progetto diventa condiviso e validato: tutti i soggetti coinvolti si impegnano ufficialmente a realizzare quanto previsto, nei tempi e secondo le modalità stabilite.

È fondamentale che, durante la predisposizione del Progetto di vita, venga individuata la persona incaricata di seguirne l’attuazione nel tempo (RAP), monitorandone costantemente l’andamento tramite verifiche periodiche programmate e richiedendo, se necessario e in relazione ai cambiamenti delle condizioni, una nuova valutazione multidimensionale per aggiornare il progetto, sempre nel rispetto dei principi di esigibilità dei diritti e della centralità della persona.

Il legame tra PEI (Piano Educativo Individualizzato) e il Progetto di vita

Nel sistema delineato dal decreto legislativo 66/2017, il Progetto di vita rappresenta il quadro complessivo entro cui si colloca anche l’intervento scolastico. In questo contesto, il PEI non è un elemento aggiuntivo o separato, ma una componente che si integra con gli altri strumenti di sostegno, contribuendo a costruire un percorso coerente e unitario per l’alunno con disabilità.

La scuola, infatti, realizza attraverso il PEI una parte significativa di tale percorso, limitata al tempo scolastico ma strettamente connessa agli obiettivi più ampi della persona che, con il Progetto di vita,  comprendono ambiti come famiglia, territorio, socialità, autonomia e futuro lavorativo, in un’ottica di coerenza e continuità.

A supporto di questo raccordo, le linee guida del D.I. 182/2020, aggiornate dal Decreto 153/2023, prevedono la partecipazione al GLO anche di figure esterne, come gli operatori degli enti locali, proprio per favorire un coordinamento effettivo tra scuola e territorio.

Ne deriva la necessità di un lavoro di rete con l’intento di favorire nuove sinergie tra scuole, famiglie, servizi e realtà del territorio, promuovendo una dimensione di corresponsabilità e collaborazione. Creare una rete educativa e progettuale è infatti condizione basilare per mettere in atto una cura autentica, che ponga realmente al centro la persona con disabilità e ne riconosca il diritto a costruire il proprio percorso di vita, come risultato di una co-costruzione consapevole dell’identità, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione e della libertà di scelta dei propri obiettivi di vita.

In questa prospettiva, il Progetto di vita — richiamato anche nel modello nazionale di PEI — diventa il punto di raccordo fondamentale tra interventi scolastici ed extrascolastici, offrendo alla scuola un riferimento chiaro e condiviso all’interno di una responsabilità educativa collettiva.

Il rapporto tra PEI e Progetto di vita, dunque, si sviluppa in modo reciproco. Da una parte il PEI può essere utilizzato nell’elaborazione del Progetto di vita, offrendo elementi utili sugli obiettivi educativi e sulle strategie didattiche adottate. Dall’altra, la scuola, come già sottolineato, partecipa direttamente alla definizione del Progetto di vita attraverso il coinvolgimento di un proprio rappresentante nella valutazione multidimensionale, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 66/2017, che riconosce così un ruolo essenziale all’istituzione scolastica.

Questo scambio continuo implica anche che il PEI debba essere aggiornato tenendo conto degli orientamenti del Progetto di vita: qualora quest’ultimo sia già definito o venga modificato nel tempo, i suoi obiettivi devono essere ripresi nella progettazione educativa (in particolare nella sezione 3 del Pei).

Il Progetto di vita – Tutto quello che c’è da sapere sulla riforma della disabilità e sul decreto 62/2024 a cura di Gianfranco de Robertis